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Immagine del redattoreBruno Capozzi / Business Intelligence

Codice della Crisi D’impresa e Organo di Vigilanza D.Lgs 231/2001


Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza pone a carico di diversi soggetti eventuali obblighi di segnalazione di situazioni di difficoltà dell’impresa, sia che siano interni od esterni alla stessa. La nuova norma ha infatti come obiettivo quello di prevenire l’insorgere di situazioni di crisi ed insolvenza, che potrebbero portare poi al default dell’impresa, introducendo strumenti utili al risanamento.


Va da sé che sull’amministratore ricadono i principali adempimenti atti a monitorare la salute economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa ma sugli organi di controllo societari l’art. 14 del Codice della crisi attribuisce precisi obblighi di segnalazione di situazioni potenzialmente premonitrici dell’insorgenza della crisi.


Quindi il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione devono monitorare costantemente che l’organo amministrativo si sia adeguatamente organizzato per la verifica della sussistenza degli equilibri economici e finanziari.


E l’Organo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001?


Il citato art. 14 non lo menziona tra gli organi obbligati al monitoraggio e non potrebbe essere altrimenti perché l’OdV, è definito dall’art. 6, comma 1, lett. b, del D. Lgs 231/2001, come “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo” con il “compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli” e “di curare il loro aggiornamento”.


Appare evidente e rilevante come l’OdV sia caratterizzato da autonomia ed indipendenza senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’ente e quindi essendo terzo nei confronti dello stesso ha sì compiti di sorveglianza ma non può compiere attività gestionali che lederebbero la sua imparzialità.


Il ruolo dell’OdV è quello di controllare l’applicazione del modello di organizzazione gestione e controllo di cui l’ente si è dotato e l’osservanza delle relative procedure indicando all’organo amministrativo eventuali comportamenti che potrebbero portare alla commissione di reati.


Quindi qualora il modello di organizzazione, opportunamente aggiornato dall’organo amministrativo, preveda l’introduzione di procedure di controllo di gestione atte a pianificare e monitorare l’andamento economico e finanziario per scongiurare la crisi dell’impresa e quindi l’eventuale commissione di reati fallimentari, l’OdV verificherà l’applicazione delle stesse ma non entrerà nel merito se, ad esempio, la pianificazione finanziaria a tre mesi sia stata correttamente eseguita perché non è coinvolto nella gestione.


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