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Immagine del redattoreBruno Capozzi / Business Intelligence

LA CONTINUITÀ AZIENDALE DISPOSTA PER LEGGE

E’ recentissima la pubblicazione da parte dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) del Documento Interpretativo n. 8 avente per tema le “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” (continuità aziendale) introdotte dal comma 2 dell’art. 38-quater della Legge di conversione 77/2020 del DL 34/2020 (Rilancio).



L’apparente contraddizione di una norma temporanea su qualcosa che deve avere invece carattere di continuità si spiega con l’esigenza di evitare che l’applicazione degli ordinari criteri di valutazione sulla sussistenza o meno della continuità aziendale possa avere effetti devastanti in piena pandemia consentendo di derogare al verificarsi di determinate condizioni.


Ovviamente il presupposto principale è quello della temporaneità della pandemia: solo così è giustificabile la non applicazione pedissequa dell’art. 2423-bis comma primo del C.C..


Ci si può avvalere della deroga se nell’ultimo bilancio approvato i principi di valutazione sono stati applicati con la prospettiva della continuazione dell’attività oppure è stato applicato quanto previsto dalla precedente norma sulle “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” in vigore fino a luglio 2020. In altre parole se nel bilancio dell’esercizio precedente è stata dichiarata la sussistenza della continuità oppure si è derogato in base all’analoga norma precedentemente in vigore si può derogare.


Resta tuttavia l’obbligo delle informazioni da fornire nella Nota Integrativa anche e soprattutto quelle relative ai possibili effetti dovuti alla pandemia. Infatti il documento OIC precisa che “nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.


Quindi l’assunto è che pur sussistendo significativi motivi di incertezza circa le prospettive di continuare il proprio modello di business derogo perché, oltre al fatto che una norma lo consente, questi motivi sono legati ad un fenomeno temporaneo quale (si spera) è la pandemia e che al cessare della quale le prospettive ritorneranno come e meglio di prima.


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